Con l’ordinanza n. 147 del 2026 la Corte costituzionale, riunendo tre giudizi — promossi dai Tribunali di Mantova e di Campobasso — che riguardano un minore brasiliano, due cittadini argentini e due cittadine brasiliane, tutti discendenti di un avo italiano che non aveva mai perso la cittadinanza, ha disposto il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia UE in ordine al seguente quesito: «se gli artt. 9 del TUE e 20 del TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, co. 1, d. l. n. 36 del 2025 (conv., con modif., nella l. n. 74 del 2025), nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione». Nell’ordinanza la Corte ribadisce quanto già affermato nella sentenza n. 63 del 2026, ovvero che la nuova norma non revocherebbe una cittadinanza già riconosciuta, ma impedirebbe, fin dall’origine, che quella cittadinanza venga accertata per chi non ha mai avuto un legame effettivo con l’Italia. È per questo che, ad avviso dei giudici costituzionali, la giurisprudenza europea sulla perdita della cittadinanza — richiamata dalle parti nei ricorsi — non si applicherebbe direttamente, in quanto quella giurisprudenza riguarda persone che avevano già uno status riconosciuto e diritti concretamente esercitabili: situazione alquanto differente da quella di chi non ha mai ottenuto un accertamento formale.
Conseguentemente, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio sino alla definizione della questione pregiudiziale.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

