Art. 41 Cost.: il Consiglio di Stato si pronuncia sull’esigenza di bilanciare la libertà di iniziativa economica privata con l’assetto concorrenziale del mercato (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19 marzo 2024, n. 2683)

Il Consiglio di Stato interviene in materia di offerte commerciali nel settore delle telecomunicazioni, pronunciandosi sull’imposizione dell’obbligo di rispettare un limite minimo per la durata delle fatturazioni al fine di garantire gli utenti.
La fissazione di una cadenza uniforme di rinnovo delle offerte commerciali e di fatturazione dei servizi consente, infatti, agli utenti finali di comparare le diverse offerte e di avere piena conoscenza degli oneri finanziari che ne derivano, nonché di controllare la spesa generata dal servizio ricevuto. L’imposizione di tale vincolo temporale non viola i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 41 Cost., potendo ravvisarsi l’utilità sociale della misura nell’esigenza di trattare in termini omogenei la fatturazione di servizi ricollegabili alle comunicazioni elettroniche e mancando una lesione dell’iniziativa economica. Il Collegio di Palazzo Spada ritiene, infatti, che la libertà di iniziativa economica privata se, da un lato, gode della tutela accordata dall’art. 41 Cost. alle imprese singolarmente considerate, dall’altro lato, soggiace ai limiti che lo stesso parametro costituzionale consente di stabilire a salvaguardia di valori di rilievo costituzionale, ivi compreso quello di un assetto competitivo dei mercati a tutela delle stesse imprese e dei consumatori. La citata disposizione costituzionale, dunque, deve essere interpretata non solo a tutela della libertà di iniziativa economica, ma anche a garanzia dell’assetto concorrenziale del segmento di mercato di volta in volta preso interessato, finendo per accordare maggiori tutele al consumatore, considerato – anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea – ‘parte debole’ del mercato.

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