Nel giudizio di separazione, ove l’appellante censuri l’apprezzamento delle risultanze istruttorie
compiuto in primo grado in punto di addebito, non è tenuto a riprodurre le prove già acquisite, ma
solo a formulare un motivo specifico, esponendo la diversa ricostruzione del fatto in relazione alla
fattispecie normativa invocata; il giudice di appello può liberamente fondare il proprio
convincimento su qualsiasi elemento istruttorio già in atti, senza necessità che esso sia stato
specificamente richiamato dall’appellante, restando implicite le statuizioni di rigetto su tesi
incompatibili con la soluzione adottata.
venerdì, Ott 16, 2026
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