La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Lombardia — Sezione 14 — ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2965/19/24, confermando l’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo all’omesso versamento dell’imposta di registro per l’anno 2020, concernente un contratto di locazione ad uso abitativo.
La decisione, conformandosi alle Sezioni Unite (Cass., sent. n. 6477/2024), conferma che il ricorso privo di firma digitale è nullo, ma sanabile per il raggiungimento dello scopo, a condizione che la paternità dell’atto sia certa e che l’Amministrazione abbia potuto esercitare il diritto di difesa. La sentenza tutela altresì i principi di capacità contributiva e di buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente, riconoscendo valida l’opzione per la cedolare secca esercitata mediante compilazione del quadro D del modello RLI, anche in presenza di iniziali difficoltà telematiche, e ritenendo assolto l’onere di comunicazione al conduttore ove tale regime sia espressamente previsto nel contratto.
venerdì, Ott 16, 2026
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