Con la decisione in commento, la Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da un cittadino italiano che sosteneva di aver subito una condanna illegittima, perché fondata su una interpretazione “nuova”, a lui sfavorevole, della disposizione incriminatrice. Invocava pertanto una violazione dell’art. 7 CEDU. Come chiarito dalla Corte, l’articolo 7 della Convenzione consacra il principio secondo cui i reati e le relative pene possono essere previsti soltanto dalla legge. Tale principio implica altresì che il diritto penale debba definire con sufficiente chiarezza le fattispecie incriminatrici e le pene ad esse applicabili, in modo che l’interessato possa comprendere dalla lettura delle disposizioni pertinenti quali azioni od omissioni comportino responsabilità penale e quale pena possa derivarne. Per quanto chiara possa essere la formulazione di una disposizione normativa, tuttavia, è inevitabile che permanga un margine di interpretazione per il giudice. Il diritto, del resto, deve essere in grado di adeguarsi ai mutamenti della realtà e lo sviluppo progressivo del diritto penale attraverso l’elaborazione giurisprudenziale costituisce un elemento consolidato e necessario della tradizione giuridica. Secondo la Corte, pertanto, l’articolo 7 CEDU non può essere interpretato nel senso di vietare il graduale chiarimento delle regole della responsabilità penale mediante interpretazioni giurisprudenziali sviluppate caso per caso, purché tale evoluzione sia coerente con l’essenza del reato e ragionevolmente prevedibile. Nel caso di specie, nel condannare il ricorrente ai sensi dell’articolo 600-ter del codice penale, il giudice nazionale ha richiamato una sentenza della Corte di cassazione del 2018, nella quale le Sezioni Unite, ritenendo che il precedente orientamento fosse stato superato dall’evoluzione del quadro normativo e risultasse, comunque, anacronistico, in quanto riferito a un contesto sociale e a un livello di sviluppo tecnologico radicalmente mutati, hanno (re)interpretato il concetto di «produzione di pornografia minorile», considerandolo non più limitato a quello di produzione destinata all’utilizzazione da parte di terzi. La Corte EDU ha sostenuto che tale decisione fosse fondata su un’interpretazione ragionevole dell’articolo 600-ter, primo comma, del codice penale, compatibile sia con il tenore letterale della disposizione, sia con l’essenza del reato. Non ha ravvisato neppure una manifesta inosservanza della legge o arbitrarietà nella sua applicazione al caso del ricorrente. Non ha rilevato, di conseguenza, una violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
venerdì, Ott 16, 2026
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