L’art. 129 bis c.p.p., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle
parti a un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere, essenzialmente
discrezionale, riconosciuto al giudice, senza indurre espressamente un obbligo ad attivarsi.
Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né
di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del
percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale né di ordine generale, non
essendo compromesso alcuno dei diritti e delle facoltà elencati nell’art. 178, lett. c), c.p.p. Le
stesse considerazioni valgono anche per l’omesso avviso della facoltà di accedere ai
programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, c. 3-bis, c.p.p. La norma, infatti non
prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso, nè può ritenersi che
l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del
procedimento. L’avviso in esame ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in
una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, con la conseguenza che
dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle
molteplici alternative processuali previste dal codice, compresa quella di richiedere
l’accesso al programma di giustizia riparativa.