È discriminatoria, ai sensi dell’art. 2 l. n. 67 del 2006, la condotta della scuola dell’infanzia – anche
paritaria – che imponga, in via costante e per motivi organizzativi (quali l’insufficienza delle ore di
sostegno o di assistenza), la riduzione dell’orario di frequenza scolastica di un alunno con handicap
grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, costringendolo a lasciare la scuola prima
del termine delle lezioni rispetto ai compagni normodotati, poiché ciò comporta una compressione
del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica, tutelato dagli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., dall’art. 12 l.
n. 104 del 1992, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 24) e dal d.lgs.
n. 66 del 2017.
venerdì, Ott 16, 2026
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