Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale e dell’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost.
Ad avviso della Corte, non viola il divieto di bis in idem la sottoposizione di un detenuto a un processo penale per una condotta illecita costitutiva di reato, per la quale gli sia già stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune.
Le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario consentono “una rapida ed effettiva reazione contro condotte inosservanti di regole fondamentali per la convivenza all’interno del carcere, o comunque significativamente disfunzionali rispetto allo svolgimento del trattamento rieducativo cui tutti gli altri detenuti hanno diritto”, quindi, parte integrante del trattamento rieducativo poiché tese a garantire una pacifica convivenza immune da violenza, per assicurare il rispetto dei diritti e della dignità di tutti coloro che vivono, lavorano o prestano un’attività di volontariato nel carcere.
giovedì, Ago 13, 2026
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