In presenza di un aiuto di stato illegale (nella specie, non autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e non conforme alle condizioni stabilite dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) l’autorità nazionale è tenuta a procedere al recupero anche di propria iniziativa e senza necessità che intervenga un ordine di recupero della Commissione europea.
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