Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell’esecuzione, bensì quella del magistrato di sorveglianza, a decidere sull’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato anche quando la pena eseguita è il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La scelta del legislatore di ripartire le competenze tra giudice dell’esecuzione e magistrato di sorveglianza non appare irragionevole, né pregiudica il percorso rieducativo del condannato. Anzi, l’apprezzamento autonomo del magistrato di sorveglianza in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione costituisce, infatti, il fulcro essenziale dell’istituto della liberazione anticipata, idoneo a valorizzare il comportamento premiale in qualsiasi forma di esecuzione della pena.
giovedì, Ago 13, 2026
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