Con la sentenza n. 103 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale della esclusione delle società in house dalla deroga sugli incentivi fotovoltaici (cfr. art. 22 bis, d. l. n. 133/2014), ribadendo che gli enti locali e le società strumentali – come quelle in house – sono soggetti distinti. Gli enti pubblici godono della deroga per finalità di interesse generale, un trattamento che non può essere esteso automaticamente alle società commerciali, anche se a capitale interamente pubblico. Ciò in virtù sia della natura privatistica di tali enti e, di conseguenza, dell’eterogeneità e non comparabilità rispetto alla categoria degli enti locali; sia in considerazione della flessibilità che connota la loro struttura organizzativa che le rende idonee ad operare nel mercato (sia pure nei limiti del 20% dell’attività svolta), alla stregua di operatori economici comuni.
lunedì, Ago 17, 2026
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