Con la sentenza n. 109 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Brindisi nei riguardi dell’art. 614-bis del Codice di procedura civile, recante la disciplina delle misure di coercizione indiretta a carattere pecuniario. Tali misure (cd. astreintes) mirano a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ciò condannato, attraverso la minaccia di un sacrificio patrimoniale destinato ad aumentare in ragione del ritardo nell’adempimento. Per il tribunale ordinario di Brindisi, la citata norma consentirebbe di porre a carico dell’obbligato un vincolo perpetuo (in contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, co. 2, 111 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 6 e 13 della CEDU) nella parte in cui non prevedeva che (ove la statuizione coercitiva fosse stata adottata senza un limite temporale o quantitativo) il giudice dell’opposizione avverso il precetto intimato sulla base di essa potesse fissare ex post, anche d’ufficio, un termine finale o un ammontare massimo. La Corte costituzionale ha ricordato che l’astreinte, da un lato, mira a esercitare una pressione psicologica nei confronti dell’obbligato attraverso la minaccia di una diminuzione patrimoniale destinata ad aumentare in modo automatico in caso di mancato o ritardato adempimento; dall’altro, per l’ipotesi in cui lo stesso destinatario si renda, ciò non di meno, inadempiente, essa si risolve in una penalità pecuniaria. Pertanto, affinché entrambe le suddette funzioni conservino «un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna», la misura coercitiva non può essere sine die. Infatti, nel caso in cui l’inosservanza del comando giudiziale assistito da un’astreinte priva di termine perduri per un significativo lasso temporale senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l’esecuzione diretta – oppure, ove questa non sia praticabile, ricorrendo alla tutela risarcitoria –, la stessa misura coercitiva, accrescendosi in ragione del mero decorso del tempo, «finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione». Tuttavia, la Corte ha ritenuto che al denunciato vuoto normativo possa farsi fronte attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ricavando dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare la lesione dei parametri costituzionali evocati dal giudice a quo. Ove, come nel caso scrutinato, la misura di coercizione indiretta sia priva di un termine o di un limite quantitativo, ma il protrarsi dell’inadempimento oltre un apprezzabile arco temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione all’esecuzione, minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di astreinte, pur non potendo apporre al provvedimento coercitivo, ora per allora, un termine finale o un tetto massimo, può rilevare che esso, dopo un certo tempo – la cui congruità va valutata alla luce delle particolarità della fattispecie concreta –, non avendo sortito il risultato avuto di mira, ha perso efficacia. Ed è sulla base del limite temporale così individuato che lo stesso giudice può quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente. Infine, la Corte ha precisato che una siffatta verifica non contrasta con il principio secondo cui al giudice dell’opposizione (preventiva o successiva) all’esecuzione non è consentito modificare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, giacché tale verifica della perdurante utilità dell’astreinte riguardando un «fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale», ricade nell’accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.
venerdì, Ott 16, 2026
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