La Corte EDU sul godimento pacifico dei beni (CEDU, sez. III, sent. 26 maggio 2026, ric. n. 22824/21)

Nella decisione in oggetto, la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso presentato da un ex agente di polizia il quale lamentava la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione poiché le autorità nazionali avevano deciso la cessazione dell’erogazione della pensione di vecchiaia in quanto al ricorrente era stato concesso asilo politico in Germania.
Nel merito, la Corte di Strasburgo ritiene che l’interruzione dei pagamenti della pensione di vecchiaia abbia costituito un’interferenza con il diritto al pacifico godimento dei beni, garantito all’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
In proposito, i giudici ribadiscono che il primo e più importante requisito di cui al parametro convenzionale evocato è che qualsiasi interferenza di un’autorità pubblica con il pacifico godimento dei beni debba essere legittima. Tale concetto richiede, in primo luogo, che le misure contestate abbiano un fondamento nel diritto interno e che la legge in questione sia accessibile alle persone interessate, precisa e prevedibile.
Nel caso di specie si osserva invece come alcuna disposizione della legislazione nazionale potesse legittimare la sospensione del pagamento della pensione di anzianità nei confronti del ricorrente, giustificando l’interferenza in questione.
In tali circostanze, la Corte ha dunque concluso nel senso di ritenere che l’interferenza con il diritto del ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni non fosse conforme alle “condizioni previste dalla legge”, accertandosi così una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

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