La CEDU sulla violazione dell’art. 10 della Convenzione (CEDU, sez. V, sent. 28 maggio 2026, ric. n. 21512/23)

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’art. 10 della Convenzione, denunciata da una giornalista che, arrestata durante una manifestazione per aver seguito, a fini documentali, un gruppo di manifestanti allontanatosi dal percorso concordato, non aveva potuto proseguire la documentazione degli eventi.
Secondo i tribunali nazionali, l’arresto era giustificato unicamente dal rifiuto della ricorrente di conformarsi all’ordine di lasciare i luoghi della manifestazione; ordine che, come gli stessi giudici avevano riconosciuto ex post, non avrebbe dovuto essere rivolto alla giornalista, bensì ai manifestanti. La Corte EDU rileva, dal canto suo, che nelle decisioni interne non era stato operato alcun bilanciamento tra, da un lato, l’obiettivo di garantire il rispetto dell’ordine impartito e, dunque, di mantenere l’ordine pubblico e, dall’altro, il particolare ruolo assunto dalla ricorrente in qualità di giornalista, nonché il diritto del pubblico a ricevere informazioni su una questione di interesse generale.
La Corte conclude, quindi, che l’arresto della ricorrente non rispondeva a un urgente bisogno sociale e non poteva essere considerato necessario in una società democratica, tenuto conto anche del ristretto margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato nel caso in esame. L’effetto principale della misura, infatti, era stato quello di impedire alla ricorrente di svolgere il proprio lavoro di giornalista e di comunicare al pubblico informazioni relative a una questione di interesse pubblico. Pertanto, tali considerazioni sono sufficienti a indurre la Corte ad accertare la violazione dell’art. 10 della Convenzione.

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