Per i giudici amministrativi partenopei le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., è destinata a recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana. La sezione ha aggiunto che le disposizioni regionali che impongono distanze minime alle sale da gioco e scommesse rispetto ai luoghi sensibili sono espressione della tutela della salute, in quanto finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e alla protezione delle categorie sociali più vulnerabili.
sabato, Ago 15, 2026
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