Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
In particolare, la mancata previsione di un potere del giudice dell’udienza predibattimentale di assumere prove a favore dell’imputato non determina una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’udienza preliminare, né si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo perché l’udienza predibattimentale presenta, infatti, una logica e una struttura differente rispetto all’udienza preliminare e si colloca in una fase diversa del procedimento penale.
lunedì, Ago 17, 2026
Eventi

