L’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale che prevede l’obbligo di adottare piani di sviluppo destinati a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari in aree residenziali caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che, negli ultimi cinque anni, la percentuale degli «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» residenti in tali aree ha superato il 50%, costituisce una discriminazione diretta, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora risulti che l’adozione di tale normativa nazionale è fondata sulle origini etniche della maggioranza degli abitanti di tali aree residenziali e che detta normativa nazionale ha come conseguenza che tutti gli abitanti delle stesse siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto a quello di cui sono oggetto gli abitanti di aree residenziali comparabili, ma in cui la percentuale di tali «immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti» non ha superato il 50%; costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), qualora risulti, da un lato, che la stessa normativa nazionale, pur essendo formulata o applicata, apparentemente, in modo neutro, vale a dire in considerazione di fattori diversi da quello dell’origine etnica, ha l’effetto di mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone appartenenti a determinati gruppi etnici e, dall’altro, che la normativa nazionale considerata non rispetta, ai fini della realizzazione dell’obiettivo imperativo di interesse generale da essa perseguito, il principio di proporzionalità.
venerdì, Ott 16, 2026
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