La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174, ha dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni della Regione Campania che avevano consentito, nell’esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate alla locale Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAC). Richiamando quanto già sostenuto nelle sentenze n. 1 del 2024 e n. 150 del 2025, la Corte costituzionale ha ribadito che l’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del loro servizio sanitario. In questo modo la Corte ha, pertanto, rilevato che la disposizione di legge della Regione Campania oggetto di censura aveva consentito di assegnare risorse all’ARPAC in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. I Giudici costituzionali hanno concluso affermando che le disposizioni della Regione Campania censurate hanno violato l’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’articolo 117, co. 2, lett. e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
giovedì, Ago 13, 2026
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