Con la sentenza n. 152 la Corte costituzionale ha deciso il ricorso della Regione Campania avverso
l’articolo 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024,
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027), dichiarando non fondate le censure che riguardavano la legittimità della misura, le
modalità e la durata del contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario come concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, stabiliti dalla legge di bilancio 2025.
In particolare, la Corte ha affermato che «la totale preclusione per l’intero quinquennio dell’impiego
per investimenti da parte delle regioni in disavanzo risulta … potenzialmente idonea a determinare,
al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari
infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le regioni che si può riflettere in un
pregiudizio al principio di eguaglianza sostanziale.
Per tale motivo i giudici costituzionali hanno ritenuto necessario sollecitare il legislatore a rivedere,
in una fisiologica dialettica con le regioni orientata al bene comune, la rigidità del meccanismo,
consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di
investimento.
Inoltre, la Corte ha sollecitato il legislatore a coinvolgere la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, in quanto funzionale a salvaguardare l’assetto costituzionale
e cioè a scongiurare l’adozione di “tagli al buio”, i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle
autonomie territoriali, «con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non
consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare». Infatti, gli importi
del contributo richiesto alle regioni sono considerevoli e impattano in modo significativo
sull’autonomia finanziaria delle regioni, «la cui voce deve, necessariamente, essere almeno sentita
nelle sedi appositamente preposte dall’ordinamento, anche al fine di poter fornire al Parlamento gli
indispensabili elementi istruttori necessari per assumere le decisioni».
Contrariamente, per la Corte è forte il rischio che si scarichino eccessivamente sulle autonomie
regionali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, «frustrando così la stessa loro possibilità
di porsi in termini generativi all’interno di quel pluralismo istituzionale che la Costituzione mira a
garantire».
venerdì, Ott 16, 2026
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