Il caso deciso dalla Corte EDU ha ad oggetto il ricorso presentato da un cittadino polacco, il quale
ha lamentato, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, la mancata registrazione da parte delle
autorità nazionali del suo matrimonio, validamente contratto all’estero, con un partner dello stesso
sesso. In effetti, l’Ufficio dello Stato Civile di Goszczyszyn aveva re di riconoscimento
avanzata dal ricorrente, poiché l’iscrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso sarebbe
contraria ai “principi fondamentali del diritto polacco”. Sotto il profilo dell’ammissibilità, la Corte
ha osservato che l’indisponibilità di un regime giuridico per il riconoscimento e la protezione delle
coppie omosessuali incide sia sull’identità personale che sociale del ricorrente e, pertanto, l’articolo
8 della Convenzione è applicabile al caso di specie sia sotto il profilo della “vita privata” che di quello
della “vita familiare”. Quanto al merito, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che gli Stati membri
sono tenuti a fornire un quadro giuridico che consenta alle coppie dello stesso sesso di ottenere un
adeguato riconoscimento ed una protezione della loro relazione e, per conseguenza, hanno concluso
che le autorità polacche siano venute meno al loro obbligo positivo di garantire una adeguata
disciplina sul riconoscimento e sulla protezione delle unioni omosessuali, in violazione dell’articolo
8 della Convenzione.

