Con la sentenza numero 143 la Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal TAR Liguria
dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 2, co. 2, della legge della Regione Liguria n. 1 del 2008 (nel
testo sostituito dall’art. 2, co. 4, della legge della Regione Liguria n. 4 del 2013) nella parte in cui non
consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo
di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della
destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico
produttiva della struttura ricettiva.
In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto la disciplina ligure lesiva degli articoli 3 e 41 della
Costituzione giacché, in primo luogo, le disposizioni censurate, nel rendere difficilmente praticabile
la rimozione del vincolo alberghiero e nel disconoscere la rilevanza della comprovata insostenibilità
economica dell’attività d’impresa, attuano un assetto irragionevole. Secondo la Corte, la disciplina
regionale rischia di sacrificare la tutela di interessi pubblici preminenti e di compromettere gli
obiettivi di potenziamento dell’offerta ricettiva, distogliendo gli operatori dal mercato. In aggiunta
a ciò, la Corte ha affermato che le disposizioni regionali sacrificano il nucleo essenziale della libertà
d’iniziativa economica privata, impedendo all’imprenditore di «adottare scelte organizzative
qualificanti».
In secondo luogo, «un vincolo configurato in termini oltremodo restrittivi», in un sistema che «già
appresta i necessari rimedi per arginare un uso improprio della facoltà di svincolo, in contrasto con
le finalità d’interesse generale», vìola il principio di proporzionalità, «che prescrive di privilegiare,
tra tutte le misure, quelle idonee a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti».
lunedì, Ago 17, 2026
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