Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.) il compimento senza titolo
di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano
univocamente individuati come di competenza specifica di essa allorché l’attività venga svolta con
modalità, per continuatività, onerosità ed organizzazione, tale da creare l’oggettiva apparenza di
un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Tale configurazione sussiste
anche quando la tenuta della contabilità e la gestione tributaria vengano svolte in piena autonomia
e senza la necessaria abilitazione professionale, creando l’apparenza di esercizio della professione di
commercialista.
sabato, Ago 15, 2026
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