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Reading: È legittimo l’avviso pubblico del Ministero dell’Economia e delle Finanze per consulenze professionali gratuite (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 10 luglio 2019 – 30 settembre 2019, n. 11411)
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> Blog > Giurisprudenza > Tar e Consiglio di Stato > anno 2019 > È legittimo l’avviso pubblico del Ministero dell’Economia e delle Finanze per consulenze professionali gratuite (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 10 luglio 2019 – 30 settembre 2019, n. 11411)
anno 2019GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato

È legittimo l’avviso pubblico del Ministero dell’Economia e delle Finanze per consulenze professionali gratuite (T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 10 luglio 2019 – 30 settembre 2019, n. 11411)

Di
Redazione
Pubblicato: 16 Ottobre 2019
2 Min di lettura
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È legittimo l’avviso pubblico del 27 Febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diretto a giuristi del mondo accademico e/o forense, in possesso di esperienza di almeno 5 anni documentabile, anche a livello europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari, ai quali si chiedeva una mera manifestazione di interesse a prestare, senza che sia prefissata la frequenza e l’entità dell’eventuale ‘prestazione’ nell’arco temporale di due anni, la propria consulenza nelle stesse suddette materie “in vista anche dell’adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari”. All’esito della valutazione dei curricula obbligatoriamente inviati dai professionisti, infatti, non s’instaura alcun rapporto di lavoro né è prevista la fornitura di un servizio professionale. Proprio in ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell’arco temporale ordinariamente di due anni, non può questa qualificarsi come contratto di lavoro autonomo e ciò si desume ulteriormente dalla previsione della possibilità, per il professionista, di porre comunque fine unilateralmente all’incarico in qualunque momento, fermo il prescritto preavviso di 30 giorni per esercitare tale diritto. Il carattere gratuito della consulenza, pertanto, appare legittimo. Né può ritenersi che la disciplina dell’equo compenso presenti carattere ostativo poiché nulla impedisce al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza, in questo caso richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti, senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro. Lo stesso può invece in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae.
T.A.R. Lazio, n. 11411-2019Scarica

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