Con la sentenza n. 115 del 2025 la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo
l’art. 27-bis del d. lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità
obbligatorio anche a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti
genitori nei registri dello stato civile. L’esclusione dal beneficio della “seconda madre” deve,
infatti, ritenersi manifestamente irragionevole in quanto viziata dalla disparità di trattamento tra
coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne
riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione
medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Anche in quest’ultimo caso,
infatti, vi è stata la condivisione di un progetto di genitorialità che, al pari della coppia
eterosessuale, ha consentito alle due madri di assumere la medesima titolarità giuridica di quel
complesso di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera
inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. D’altronde, sull’idoneità
all’assunzione di tale responsabilità non incide affatto l’orientamento sessuale, specie in
considerazione dell’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale
e sovranazionale. In particolare, la distinzione tra la madre biologica e quella intenzionale rende
possibile l’identificazione nelle coppie omogenitoriali femminili di una figura equiparabile alla
figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali.
lunedì, Ago 17, 2026
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