Con la sentenza n. 28 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5/2024 (Misure urgenti per la salvaguardia del
paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) per violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto
speciale, dell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n.
2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021, adottato per il raggiungimento degli
obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell’energia da fonte rinnovabile fissati
dalla predetta normativa europea. La finalità proclamata dell’intervento normativo complessivo
coincide con «la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente anche in rapporto
all’articolo 9 della Costituzione» (art. 1). Invero, la disposizione impugnata, nell’imporre un divieto
di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili,
introdurrebbe una deroga – seppur transitoria – rispetto alla disciplina statale (d.lgs. n. 199 del
2021), tale per cui la ratio dell’intervento legislativo coinciderebbe, in effetti, con la volontà di
“congelare” almeno per 18 mesi l’onere di individuare con legge regionale le aree idonee (onere
che incombe sulle regioni ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021), sospendendo in tal modo
anche i procedimenti autorizzatori in corso. Da tale ricostruzione la Corte costituzionale ha evinto
che la legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, incide in modo talmente significativo sulla disciplina
relativa agli «impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili» da
afferire in modo prevalente alla competenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione
dell’energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello Statuto speciale). L’impugnato art. 3 che introduce il
divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale
di individuazione delle aree idonee, vìola i principi fondamentali introdotti dall’art. 20 del d.lgs. n.
199 del 2021 – raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), divieto di
introduzione di moratorie (comma 6), e avvio di procedure autorizzatorie agevolate per
l’installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8) –
che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione
dell’energia. Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3
della legge sarda n. 5/2024 per violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale, dell’art. 117, co. 1,
Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in
relazione al d.lgs. n. 199 del 2021.
martedì, Ago 18, 2026
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