La Corte EDU sulla ragionevole durata del processo (CEDU V sez., sent. 18 luglio 2024, ric. n. 28467/18)

La Corte EDU, nel caso di specie, è tornata a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’art. 6 § 1 e
dell’art. 13 della Convenzione, in seguito al ricorso presentato da alcuni cittadini ucraini che avevano
lamentato l’eccessiva durata dei loro procedimenti. Essa, dopo aver ribadito che la ragionevole
durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze edella complessità del caso,
della condotta dei ricorrenti e delle autorità competenti ed, infine, dell’interesse delle parti, ha
ritenuto non sussistesse alcun fatto o argomento idoneo a giustificare la durata complessiva del
procedimento a livello nazionale e che pertanto la relativa durata sia stata eccessiva e non abbia
rispettato il requisito del “termine ragionevole”. Di qui, ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 §
1 e dell’articolo 13 della Convenzione sotto il profilo dell’eccessiva durata dei procedimenti civili e
della mancanza di qualsiasi ricorso effettivo nel diritto interno.

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