La Corte EDU si pronuncia sulla cessazione della potestà genitoriale della ricorrente nei confronti
della figlia, disposta in seguito alle valutazioni del tribunale dei minori, al termine di un
procedimento relativo a provvedimenti di tutela e affidamento. La ricorrente lamentava la lesione
dell’art. 8 della Convenzione, e dunque del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, sostenendo che la decisione del Giudice interno fosse stata adottata senza un’adeguata indagine sulle sue effettive capacità genitoriali e basandosi unicamente sulla condizione di benessere e stabilità raggiunta dalla figlia nella famiglia affidataria, condizioni ritenute assenti nel rapporto con la madre. In altre parole, a causa delle sue condizioni mentali, il tribunale dei minori aveva dichiarato che la madre non era in grado di fornire alla figlia un’educazione stabile. Dal canto suo, la Corte rileva che i giudici interni, anziché prendere seriamente in considerazione la possibilità di riunire la minore con la ricorrente, abbiano rinunciato molto presto al ricongiungimento familiare come obiettivo finale, senza dimostrare adeguatamente perché tale obiettivo non fosse più compatibile con l’interesse superiore della minore. Ciò conduce a ritenere che non sia stata attribuita sufficiente importanza alla tutela della vita familiare della ricorrente e di sua figlia. Vi è stata pertanto violazione dell’art. 8 della Convenzione.

