L’annotata decisione DC, Contrôle de constitutionnalité conclude per la conformità a Costituzione di
una legge sottoposta al Suo giudizio a priori di costituzionalità relativa alla governance della sicurezza
nucleare e della radioprotezione, onde poter fornire adeguate risposte alla sfida del rilancio del settore
nucleare. Un argomento, questo dell’energia nucleare, complesso, delicato e divisivo. In particolare
la legge riguarda l’organizzazione della governance affidata all’Autorità per la sicurezza nucleare. Le
disposizioni normative sono ritenute dal Conseil coerenti con la Costituzione e certe della
radioprotezione missioni precedentemente svolte dall’Autorità per la sicurezza nucleare e
dall’Istituto per la radioprotezione e la sicurezza nucleare. Il dubbio di legittimità della governance
derivava dal rischio di cumulare nella stessa autorità amministrativa funzioni gestorie e di controllo
in materia di sicurezza nucleare, in pregiudizio del «valore costituzionale» della tutela dell’ambiente
e della salute protezione, oggi da intendere anche in termini di sostenibilità per le future generazioni. Il
Consiglio Costituzionale richiama: l’art. 1 della Carta ambientale, per il quale: «ogni individuo ha
diritto a vivere in un ambiente equilibrato che rispetti la salute”; e l’art. 3, «ogni persona deve, alle
condizioni definite dalla legge, prevenire i danni che potrebbe causare all’ambiente o, in mancanza,
limitarne le conseguenze». Compete al legislatore e, nell’ambito definito dalla legge, alle autorità
amministrative, determinare, nel rispetto dei principi enunciati, le modalità attuative di simili
disposizioni, ferma, naturalmente, la facoltà del legislatore, nell’esercizio di suoi poteri, di adottare
nuove disposizioni che si rendano, di volta in volta, opportun e o necessarie, nel rispetto delle
garanzie costituzionali. Nella fattispecie concreta, l’Autorità per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione partecipa al controllo sulla sicurezza nucleare, sulla radioprotezione e sulle attività
nucleari. Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente, certo con tutte le note e complesse
problematiche che ne derivano, nel contesto dei principi, delle funzioni e della separazione dei
poteri. soggetta alle disposizioni della legge organica n. 2017-54 del 20 gennaio 2017. relativa alle
autorità amministrative indipendenti e alle autorità pubbliche indipendenti, nonché la legge n. 2017-
55 dello stesso giorno relativa allo status generale delle autorità amministrative indipendenti e delle
autorità pubbliche indipendenti. Secondo il Conseil la distinzione tra funzioni gestorie/amministrative e decisionali, soggette comunque al controllo legislativo, escluderebbe violazioni o pregiudizi a valori costituzionali, pure di natura ambientale. Rinviando, anche per comprensibili esigenze di sintesi, alle riflessioni di alcuni noti ed importanti Convegni in argomento (Legge e contratto, autonomia nello Stato democratico pluralista, tenutosi a Cassino, il 26 giugno 2024, i cui atti sono in corso di pubblicazione nella Rivista dirittifondamentali.it; 17° Convegno Nazionale SISDiC, Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili, 11-12-13 gennaio 2024 Università La Sapienza di Roma, in corso di pubblicazione; P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), Conformazione del contratto e autorità indipendenti nel diritto italo-europeo, Atti del 16° Convegno Nazionale SISDiC, 12-13-14 gennaio 2023 Università di Roma La Sapienza, Napoli, 2023), il bene «energia» fonda e trasforma le comunità in «comunità globali ed energetiche» con un impatto notevole sui principi e sui valori costituzionali, e con l’invito alla prudenza nel rimettere decisioni in materia non ai poteri costituiti, con il pericolo di trasformare scelte democratiche in «scelte decisioniste».