Il Consiglio di Stato interviene in tema di diritto di difesa e liquidazione di spese giudiziali (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 5 agosto 2025, n. 6916)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di liquidazione di spese giudiziali, rintracciandone la base giuridica nel diritto di difesa sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Più specificamente, le censure rivolte ai Giudici di Palazzo Spada hanno riguardato l’applicazione da parte del giudice amministrativo di prime cure, in sede di definizione delle spese di lite, di parametri tariffari ridotti del 50% sul valore dei minimi.
Nell’accogliere l’appello, il Collegio ha precisato che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio è un istituto che può validamente operare solo in presenza di fattispecie «riferite alla difficoltà per le parti di prefigurare la fondatezza o meno delle proprie ragioni». Al contrario, nelle ipotesi di inottemperanza coscienti e persistenti delle pubbliche amministrazioni, il singolo cittadino è costretto a rivolgersi al giudice con domande giudiziali che si fondano su questioni di diritto ormai acclarate. Un simile contesto non può in alcun modo giustificare una compensazione delle spese di giudizio, ma è casomai suscettibile di «condurre ad un loro aggravamento in casi di insistenza nella difesa di tesi ormai sconfessate in sede di consolidata interpretazione delle norme di riferimento».
Su detti presupposti, il Consiglio di Stato è arrivato a chiosare che i profili connessi alla liquidazione delle spese sono inevitabilmente destinati a ripercuotersi sui diritti di difesa della parte ricorrente, atteso che un ristoro insufficiente delle spese sostenute può costituire un’indebita barriera economica all’accesso alla giustizia.

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