La Corte costituzionale con la sentenza n. 125 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135,
co. 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica
e governo del territorio), per contrasto con il requisito della cosiddetta “doppia conformità”.
Secondo tale requisito, sancito dall’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, il permesso di costruire in sanatoria si
può ottenere se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Con la sentenza n. 125 la Corte costituzionale ha ribadito che il requisito della “doppia conformità”
riveste un’importanza cruciale nell’ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull’intero
territorio nazionale, l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a
tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla
concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali.
In tal senso, tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario
(costituendo un principio fondamentale della materia “governo del territorio”), sia in relazione alle
regioni a statuto speciale (trattandosi di una norma fondamentale di riforma economico-sociale).
La Corte costituzionale ha, inoltre, ribadito che anche alla luce delle recenti modifiche di
semplificazione della disciplina statale (apportate dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”), spetta allo Stato il
compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio
nazionale, i casi in cui il requisito della “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione
ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi circoscritte
limitazioni alla sua concreta operatività.