Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, “rappresentano il cardine della
libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e
attento ai bisogni dei consumatori”. Lo ha affermato la Corte costituzionale che, con la sentenza n.
36, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 2, comma 4,
della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37.
Il particolare il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC
(noleggio con conducente) la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina
dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.
La Corte costituzionale ha osservato che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi ed ha
anche rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e indiscriminato
divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di noleggio con conducente.
I giudici costituzionali hanno ribadito inoltre che le limitazioni della libertà garantita dall’art. 41
Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e
proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi
“configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese,
pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica
nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.