Il Consiglio di Stato, dopo aver escluso la possibilità di praticare un’interpretazione adeguatrice dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale, evidenziando che l’elemento della sede di servizio del coniuge, probabilmente conforme – quale parametro di riferimento per individuare la localizzazione territoriale del nucleo familiare, e le relative esigenze di unità e stabilità – ad un criterio di normalità sociale al momento dell’introduzione della disposizione normativa (circa un ventennio or sono), e dunque tale da costituire in modo non irragionevole il perno della disciplina della tutela del nucleo familiare in relazione agli spostamenti dettati da esigenze lavorative dei suoi componenti adulti, si presta ora – anche a seguito dei mutamenti indotti negli ultimi due decenni (non escluso quello relativo al c.d. lavoro a distanza), e comunque alla maggiore facilità di spostamenti quotidiani fra Regioni limitrofe – ad applicazioni che possono tradire o frustrare
l’intenzione del legislatore, con violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.