Fruisce dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno colui che sia in presenza di un soggetto
disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, a prescindere dalla
circostanza che il disabile sia “a carico” o meno del lavoratore o della lavoratrice e dall’impegno che,
in considerazione della situazione di gravità della disabilità, il disabile richieda al lavoratore o alla
lavoratrice.