È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice soprintendente del Corpo della Polizia penitenziaria promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ILO n. 111.
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