Ai fini del vaglio circa la sussistenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 586 c.p., perché vi sia imputazione della conseguenza ulteriore non voluta (morte dell’assuntore di sostanza stupefacente) di un reato-base doloso, la colpa non può essere presunta in forza della sola violazione della legge incriminatrice del reato doloso. Occorre, invece, che l’agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma che incrimina il delitto base, e che sia specificatamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali, richiedendosi una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento, compiuta ex ante, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tenendo peraltro conto di tutte le circostanze del caso concreto.
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