In materia di ammonimento per violenza domestica, alla luce di un’interpretazione letterale, sistematica e anche logica dell’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 23 aprile 2013, n. 119, si ritiene che, diversamente da quanto accade per l’ammonimento per atti persecutori (c.d. “stalking”) di cui all’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, non vi sia un rapporto di incompatibilità unilaterale tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento. Nell’ammonimento per violenza domestica, in altri termini, i due strumenti a tutela della potenziale vittima, quello amministrativo e quello penale, potrebbero essere attivati congiuntamente dalla persona offesa ed avere, fondandosi su presupposti diversi, pure esiti differenti.
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