Secondo i Supremi giudici amministrativi: in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, deve essere oggetto di rigorosa e puntuale valutazione la concreta incidenza impattante dell’intervento progettato sullo scenario paesaggistico circostante, con esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera, quali anche lo stato legittimo dell’immobile. La ratio di tale criterio è da rintracciarsi nell’autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto. Il Supremo consesso ritiene che ove si ammettesse una commistione tra i diversi profili, con conseguente confusione dei poteri, ciò sarebbe in contrasto sia con il principio di legalità che innerva l’azione amministrativa, stante l’ampliamento praeter legem o contra legem dell’ambito di competenza dell’amministrazione procedente rigorosamente scandito; sia con gli ulteriori ineludibili principi di non aggravamento del procedimento e di certezza dell’azione amministrativa.
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