Non c’è alcun abuso del diritto quando un lavoratore in permesso ex lege 104/1992 svolge l’attività di assistenza in modo tale da soddisfare in via preminente le esigenze e i bisogni dei congiunti con handicap, pur senza rinunciare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari.
giovedì, Ago 13, 2026
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