Nella decisione resa al caso di specie la Corte EDU verifica se l’atto di scioglimento della diocesi russa XXX da parte delle autorità nazionali per il mancato rispetto di alcuni requisiti previsti dalla disciplina statale sia compatibile con gli articoli 9 e 11 della Convenzione e, specificamente, se esso costituisca un’ingerenza con i diritti della diocesi medesima. In merito, la Corte EDU ritiene tale interferenza non “necessaria in una società democratica”, poiché lo Stato nel limitare il diritto alla libertà di religione e di associazione sulla base di mere inadempienze burocratiche ha di fatto posto in essere la forma più grave di ingerenza che non può essere considerata proporzionata qualunque sia scopo legittimo perseguito. Tutto ciò senza neppure valutare l’impatto dello scioglimento della chiesa ricorrente sul diritto di libertà religiosa dei suoi parrocchiani. Per tale ragione, i giudici di Strasburgo ritengono lo scioglimento della diocesi non necessario in una società democratica con conseguente violazione dell’articolo 9 della Convenzione, interpretato alla luce dell’articolo 11.
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