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> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2022 > La Corte EDU su sanzione inflitta ad un attivista per le opinioni espresse tramite breve e pacifico raduno (CEDU, sez. IV, sent. 3 maggio 2022, ric. n. 18079/15)
Anno 2022Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU su sanzione inflitta ad un attivista per le opinioni espresse tramite breve e pacifico raduno (CEDU, sez. IV, sent. 3 maggio 2022, ric. n. 18079/15)

Di
Redazione
Pubblicato: 19 Maggio 2022
3 Min di lettura
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Nella decisione resa al caso XXX la Corte EDU ha definito il ricorso col quale il ricorrente ha lamentato la decisione dei giudici nazionali che, confermando l’inflizione di una sanzione per aver organizzato e partecipato ad un’azione di protesta, violava i suoi diritti di libertà di espressione e di riunione pacifica previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione. Per la Corte EDU la sanzione inflitta è da ricollegare alle opinioni del ricorrente, espresse – come nel caso di specie – tramite l’organizzazione di un breve e pacifico raduno di protesta e ammanettandosi al cancello di un parcheggio governativo. Infatti, come più volte essa ha ribadito, l’art. 10 della Convenzione è applicabile a opinioni e convincimenti espressi anche attraverso condotte e/o comportamenti. In termini più generali, nella sentenza si legge che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e l’autorealizzazione di ciascuno individuo. La disposizione tutela non solo la sostanza delle idee e delle informazioni, ma anche la forma in cui esse sono veicolate. E, parimenti, la stessa libertà di riunione costituisce uno dei fondamenti di tale società. Infatti, anche nel caso di specie, la Corte ha dato una lettura sistemica delle due disposizioni, rintracciando uno stretto collegamento tra le due libertà, ritenendo che l’evento fosse prevalentemente espressione di una opinione. Sulla base di tale premessa la Corte ha concluso che la pena inflitta al ricorrente ha costituito un’interferenza rispetto alla sua libertà di espressione peraltro non giustificata da motivazioni pertinenti e sufficienti. Difatti, per la Corte nessun danno per l’ordine pubblico è derivato dalla condotta del ricorrente e i tribunali nazionali non hanno fornito adeguata valutazione circa il grado di turbativa presuntivamente arrecata. Pertanto l’irrogazione della sanzione, e per essa, l’interferenza non era “necessaria in una società democratica” con conseguente violazione dell’art. 10 così come interpretato alla luce dell’art. 11 CEDU.

Case of XXX v. Romania 12 maggio 2022Scarica

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