Tornando ad esaminare il rapporto tra autodeterminazione e vita, lo scritto prende le distanze tanto dalla tesi di coloro che patrocinano la piena affermazione, sempre e comunque, della prima sulla seconda quanto la tesi opposta. Considera quindi ragionevole la soluzione adottata dall’art. 579 c.p. e si sofferma sulla soluzione al riguardo adottata dalla sent. n. 50 del 2022 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata la inammissibilità della domanda referendaria volta all’abrogazione parziale del frammento iniziale dell’art. cit. Conclude mettendo in luce che la decisione suddetta contiene talune indicazioni che prefigurano la eventuale revisione della disposizione codicistica da parte del legislatore, in linea con le indicazioni già date in Cappato.
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