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Reading: La Corte Costituzionale francese sul termine di prescrizione biennale per le azioni inerenti ad un contratto di assicurazione: la problematica tutela del consumatore. Art. L. 114-1 del Code des assurances. (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-957 QPC, del 17.12.2021)
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La Corte Costituzionale francese sul termine di prescrizione biennale per le azioni inerenti ad un contratto di assicurazione: la problematica tutela del consumatore. Art. L. 114-1 del Code des assurances. (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-957 QPC, del 17.12.2021)

Di
Redazione
Pubblicato: 24 Febbraio 2022
7 Min di lettura
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Questo della diversificazione dei termini di prescrizione, per ciò che interessa l’annotata decisione, nell’area del diritto civile e dei diritti soggettivi, è un’antica, complessa e vessata questione, destinata ad aprire profonde riflessioni di teoria generale del diritto e delle obbligazioni, ma che, per comprensibili ragioni di sintesi, in questa sede non può che essere soltanto accennato. Il Conseil Constitutionnel, su ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione (IIª chambre civile, n. 1037 del 7.10.2021), è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. L. 114-1 del Codice delle assicurazioni, per la quale: «tutte le azioni derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni a decorrere dall’evento che le ha originate»; prosegue il co. 2, «tuttavia, tale termine decorre: 1° in caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio corso, solo dal giorno in cui l’assicuratore ne ha avuto conoscenza; 2° in caso di sinistro, solo dal giorno in cui gli interessati ne hanno avuto conoscenza, se dimostrano di non esserne stati sino a quel momento a conoscenza»; il co. 3, «quando l’azione dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore è causata dal ricorso di un terzo, il termine di prescrizione decorre solo dal giorno in cui il terzo ha esercitato un’azione legale contro l’assicurato o è stato indennizzato da quest’ultimo»; co. 4, «la prescrizione è aumentata a dieci anni nei contratti di assicurazione sulla vita quando il beneficiario è persona distinta dal sottoscrittore e, nei contratti di assicurazione contro gli infortuni a persone, quando i beneficiari sono gli aventi diritto dell’assicurato deceduto»; co. 5, «per i contratti di assicurazione sulla vita, fermo restando quanto disposto dal comma 2, le azioni del beneficiario si prescrivono entro e non oltre trenta anni dal decesso dell’assicurato». I ricorrenti rimproverano alla disposizione normativa di concedere all’assicurato non professionista, cioè, consumatore, solo un termine di due anni per esercitare il diritto di azione contro il suo assicuratore, a differenza di altri rapporti di consumo nei quali, invece, i consumatori beneficiano del più lungo termine ordinario di cinque anni per esercitare il diritto di azione contro un professionista. E ciò, nonostante la circostanza che l’assicurato non professionista, al pari di ogni altro consumatore, si troverebbe in identica situazione di debolezza nei confronti della controparte contrattuale professionista, in quanto, quest’ultima, è dotata di un maggiore (stra)potere normativo d’impresa, utilizzando una nota e significativa formula riferita alla categoria di contraenti deboli nel nostro Ordinamento. Inoltre, ulteriore elemento critico è dato dall’applicazione dello stesso termine di prescrizione di due anni sia alle azioni proposte dall’assicuratore, professionista e, dunque, contraente forte, sia a quelle proposte dall’assicurato-consumatore, senza tener conto, quindi, della posizione di faiblesse di quest’ultimo. La descritta situazione comporterebbe la violazione del sovraordinato principio di eguaglianza e non discriminazione. Il «professionista», al fine del non luogo a procedere, si difende facendo leva, in particolare, sull’incompetenza a decidere del Conseil, in quanto si tratterebbe di disposizioni che non avrebbero natura legislativa con conseguente preclusione di sindacato al Conseil. Il Conseil, correttamente, respinge l’eccezione ed afferma la natura legislativa delle disposizioni di cui si controverte, in quanto si tratta di disposizioni risalenti all’articolo 25 della legge 13 luglio 1930, codificate nell’articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni con legge del 16 luglio 1976, dunque: un’ipotesi di codificazione per diritto costante. La diversificazione dei termini di prescrizione deriva, comunemente, il suo fondamento dalla diversa ontologia degli interessi dai quali traggono consistenza le situazioni giuridiche soggettive che, anche nell’ambito del diritto privato, possono essere notevolmente differenti e non esclusivamente posizioni di diritto soggettivo perfetto. La tutela del consumatore nell’Ordinamento è, poi, un caso a sé, ed è una tutela problematica anche perché alimentata da fonti molto diverse dalle quali scaturiscono altrettanto diverse situazioni giuridiche soggettive. Così, il Conseil, dopo aver richiamato l’attenzione sulla corretta portata del fondamentale art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, in materia di eguaglianza dinanzi alla legge, osserva, tuttavia, come questo fondamentale principio non impedisca affatto al legislatore di disciplinare «in modo diverso situazioni diverse, né di derogare all’eguaglianza per ragioni di interesse generale», purché, in entrambi i casi, «la disparità di trattamento che ne deriva sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge che l’ha stabilita». Ciò, precisa opportunamente il Consiglio, «non significa, tuttavia, che il principio di uguaglianza implichi che le persone in situazioni diverse debbano essere trattate in modo diverso». Ma, più semplicemente, che, in deroga alle disposizioni generali del code civil, le censurate disposizioni dell’art. L. 114-1 del Codice delle Assicurazioni stabiliscono termini di prescrizione diversi in considerazione della specialità del rapporto di assicurazione, che è caratterizzato dall’assunzione della garanzia di un rischio (alea) contro il pagamento di un premio. Il rapporto di assicurazione si differenzia, sotto il profilo causale, da altri tipi contrattuali, anche dai contratti soggetti al Codice del Consumo. Ciò è sufficiente a legittimare il legislatore all’adozione di un trattamento differente, avuto riguardo agli interessi che il tipo negoziale soddisfa. Inoltre, il termine di prescrizione è uguale per entrambi i contraenti, professionista e consumatore. Secondo il Conseil, di conseguenza, la disposizione censurata è conforme a Costituzione. Un velato senso di insoddisfazione può restare, almeno in una prospettiva rationae personae.

Conseil Constitutionnel n. 2021-957 QPCScarica

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