Il Collegio ritiene che, in materia di rito elettorale, sussista difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti che, nella qualità di candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, non rivestono la qualità di elettori né di candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano, che è organo di secondo grado. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 25, della legge n. 56/2014, ai fini dell’elezione del Consiglio metropolitano, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto, in capo ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica cui, quindi, spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suddette operazioni elettorali.
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