Il Collegio ritiene che, in materia di rito elettorale, sussista difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti che, nella qualità di candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, non rivestono la qualità di elettori né di candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano, che è organo di secondo grado. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 25, della legge n. 56/2014, ai fini dell’elezione del Consiglio metropolitano, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto, in capo ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica cui, quindi, spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suddette operazioni elettorali.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rimpatrio di cittadini di paesi terziil cui soggiorno è irregolare (CGUE, Decima Sezione, 9 novembre 2023, C-257/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla politica comune in materia di asilo edi protezione sussidiaria (CGUE, Quarta Sezione, 9 novembre 2023, C-125/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattamento dei dati personali e di diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo (CGUE, Quinta Sezione, 16 novembre 2023, C-333/22)
30 Novembre 2023
Sistema penitenziario: affidamento in prova e giudizio prognostico (Cass. pen., Sez. I, 24 maggio – 3 novembre 2023, n. 44206)
30 Novembre 2023
Proporzionalità tra fatto provocatorio e reazione (Cass. pen., Sez. I, 23 maggio – 3 novembre 2023, n. 44187)
30 Novembre 2023