La Corte costituzionale con la sentenza n. 112 ha dichiarato incostituzionale la legge della regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 che riserva i canoni di locazione più bassi agli assegnatari di alloggi il cui reddito provenga da pensione, da lavoro dipendente o assimilato.
Per la Corte non è ragionevole escludere dai canoni di locazione più bassi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica i nuclei familiari il cui reddito provenga da lavoro autonomo, tenendo conto che la finalità della disciplina è proprio quella volta a garantire il diritto inviolabile all’abitazione a persone che versano in condizioni di particolare fragilità economica. In particolare, la ragionevolezza della disparità di trattamento non può rinvenirsi né sotto il profilo della differente disciplina tributaria che caratterizza le varie tipologie di reddito, né avendo riguardo al contributo finanziario offerto dai soli lavoratori dipendenti, in un risalente passato, alla realizzazione dell’edilizia residenziale pubblica. Infine, per i giudici, non si può tacere l’irragionevolezza di una disparità di trattamento che, per dare rilevanza a un risalente e neppure esclusivo contributo erogato dai lavoratori dipendenti per la realizzazione dell’edilizia residenziale pubblica, pregiudica nuclei familiari economicamente fra i più deboli, per il solo fatto che essi sono sostenuti dal reddito di un’altra categoria di lavoratori.