L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), e l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale. L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una siffatta normativa nazionale, purché essa sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di tutela del pluralismo dei media al livello regionale e locale da essa perseguito e non vada al di là di quando necessario per raggiungere detto obiettivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. L’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che non osta ad una siffatta normativa nazionale, nei limiti in cui essa non comporti una disparità di trattamento tra le emittenti televisive nazionali e i fornitori di pubblicità su Internet per quanto riguarda la diffusione di pubblicità a livello regionale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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