Il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare si riflette sul rispetto del termine per proporre l’impugnazione; infatti, posto che l’art. 311 c.p.p. diversamente dall’art. 309, comma 4, c.p.p. non richiama gli artt. 582 e 583 c.p.p., qualora il ricorso non sia presentato presso la cancelleria del Tribunale del Riesame, come prescrive l’art. 311, comma 3, c.p.p., occorre considerare, ai fini della
tempestività, il momento in cui esso perviene alla Corte di Cassazione.