È illegittima l’ordinanza della Regione Calabria che ha disposto, dal 16.11.2020 al 28.11.2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, non potendo la Regione adottare un provvedimento extra ordinem in assenza di precipue specifiche situazioni sopravvenute rispetto al DPCM del 3.11.2020 di aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale che da un lato legittimano l’intervento in termini più restrittivi del quadro statale e che dall’altro ne condizionano l’esercizio. Lo spazio di adottabilità delle ordinanze regionali di cui all’art. 32 l. n. 833/1978, già di per sé ristretto, trova ulteriori limiti di margine di esercizio dato in primis dalla precipua situazione di aggravamento del rischio sanitario sul territorio regionale. Il bilanciamento per la comunità scolastica degli allievi tra i 3 e gli 11 anni nelle zone rosse è stato effettuato ragionevolmente e proporzionalmente dallo Stato e la Regione non ha offerto un quadro di ulteriore picco della propagazione del virus in tale comunità che possa giustificare la restrizione della didattica in presenza. La Regione prescegliendo la strada del “rischio zero” per la comunità scolastica più giovane ha certamente violato il parametro della proporzionalità: la sospensione del servizio scolastico in presenza, il cui rischio risulta già sotto controllo con le misure nazionali in atto, ha leso oltre misura il diritto all’istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione essendo la loro personalità in via di costruzione, costruzione che la Costituzione vuole avvenga anche ed obbligatoriamente nella “formazione sociale” della Scuola. La deroga regionale alla scelta governativa di preservare la didattica in presenza almeno per gli studenti tra i 3 e gli 11 anni deve essere ricordato, infine, vada particolarmente meditata in territori in cui, per possibili depressione economica, divario digitale e fenomeni criminali, la frequentazione della Scuola ha un valore ancor più fondamentale.
Post correlati
Motivazione delle ordinanze cautelari personali e valutazione delle esigenze cautelari operata attraverso il richiamo ad altri atti del procedimento (Cassazione penale, sez. II, 19 luglio 2024 – 22 luglio 2024, n. 30005)
26 Settembre 2024
Nei reati perseguibili a querela la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari (Cass. Pen. Sez. II, 25 giugno-5 luglio 2024, n. 26506)
26 Settembre 2024
Diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l’ordinanza di rigetto può essere impugnata unitamente alla sentenza nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione (Cass. Pen. Sez. III, 7 giugno-27 agosto 2024, n. 33152)
26 Settembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di politica in materia di asilo e di immigrazione (CGUE, Nona Sezione, 12 settembre 2024, C-352/23)
26 Settembre 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul bilanciamento degli interessi nel caso di ritiro della licenza di porto d’armi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13 settembre 2024, n. 7545)
26 Settembre 2024