Secondo i giudici amministrativi capitolini, un provvedimento di rettifica non è soggetto al principio del contrarius actus. I provvedimenti di annullamento o di ritiro in via di autotutela sono espressione di una volontà discrezionale della P.A.; di qui la necessità di seguire la stessa procedura e con le stesse modalità dell’atto annullato o ritirato; mentre, mancando questa discrezionalità nell’atto di rettifica di errori materiali e subentrando la doverosità della loro correzione, sarebbe contrario alla logica il dover porre in essere il medesimo procedimento e con le stesse modalità adottate nell’adozione dell’atto rettificato.
Post correlati
Secondo la Cassazione la sanzione dell’improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)
24 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di indipendenza dei giudici secondo il quale il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione (CGUE, Grande Sezione, 11 luglio 2024, C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ponderazione di interessi rinvenienti nella valutazione della rimozione di animali pericolosi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6049)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicazione temporanea del giudice tributario con funzioni direttive, affetto da grave patologia, presso altra corte di giustizia tributaria più vicina alla residenza o dimora abituale (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944)
24 Luglio 2024
Operatori del settore postale ed obbligo contributivo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 09 luglio 2024, n. 6073)
24 Luglio 2024