La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale anche in favore del danneggiato che versa in stato di disoccupazione al momento del sinistro. Il danno patrimoniale da incapacità permanente può essere difatti sofferto anche dal disoccupato quando i postumi della lesione siano tali da comportare per lui la perdita o la verosimile riduzione del reddito che avrebbe ottenuto sul mercato del lavoro secondo le proprie capacità. Ciò in forza del principio di integralità del risarcimento che trova fondamento nell’articolo 1223 cod. civ..
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