In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione per errore sulla qualificazione giuridica del fatto qualora il giudice, pur avendo riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 nell’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tra di loro, anziché un’unica fattispecie delittuosa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce un’ipotesi autonoma di reato, con una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall’art. 73, comma 1 del medesimo decreto).
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